CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI SUL DISEGNO URBANO

LINK

 

ISCRIZIONE

 

RICERCA

 

NOVITA'


STATUTO

 

Torna alla Home

 
Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art. 8
Art. 9 Art. 10 Art. 11 Art. 12 Art. 13      

 

Art. 1 E' costituito il Centro Internazionale di Studi sul Disegno Urbano, con sede legale a Firenze, via Tornabuoni, 17.Il Centro non ha fini di lucro.

Torna all'indice

Art. 2 Scopo del Centro è la promozione e lo sviluppo dei rapporti, a livello internazionale, fra Università, Istituzioni, studiosi ed operatori, per l'approfondimento e lo scambio delle conoscenze nel settore della progettazione urbana.

Per il raggiungimento di tale scopo, il Centro può:

a) - costituire archivi di dati e raccogliere documenti relativi alla produzione scientifica, didattica ed operativa a livello internazionale

b) - promuovere mostre, convegni, seminari, ricerche;

c) - organizzare corsi di studio a livello del corso di laurea e della specializzazione post-universitaria;

d) - istituire premi per il disegno urbano

e) - pubblicare saggi, monografie, atti di convegni, cataloghi, articoli ed in generale studi concernenti la tematica del disegno urbano:

f) - intraprendere ogni altra iniziativa volta alla promozione degli studi sul disegno urbano e la loro diffusione.

Torna all'indice

Art. 3 La durata dell'attività del Centro è a tempo indeterminato.

Torna all'indice

Art. 4 Sono Organi del Centro:

a) - l'assemblea dei soci;

b) - il Presidente e tre Vice-presidente;

c) - il Consiglio Direttivo;

d) - il Direttore, ove nominato;

e) - il Comitato Scientifico.

Gli organi elettivi del Centro rimangono in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Torna all'indice

Art. 5 Possono essere soci tutti coloro, persone fisiche o Enti, universitari e non, pubblici e privati, che per specifiche competenze disciplinari, abbiano interesse agli scopi del Centro. I nuovi soci, persone fisiche o Enti, devono essere presentati da un Socio al Consiglio Direttivo, che ne esamina il curriculum, ne istruisce la pratica e con delibera presa a maggioranza dei presenti ne approva l'ammissione.

Torna all'indice

Art. 6 L'assemblea ordinaria dei soci è convocata dal Presidente o in sua vece da uno dei Vice-Presidenti almeno una volta l'anno, per avviso scritto, che deve essere inviato ai soci almeno tranta giorni prima della riunione.

E' presieduta dal Presidente o da uno dei Vice-Presidente. L'assemblea è costituita da tutti i soci, persone fisiche ed Enti, in regola con il versamento della quota sociale, il cui importo verrà stabilito di anno in anno dal Consiglio Direttivo.

L'assemblea potrà inoltre nominare soci onorari.

L’Assemblea delibera a maggioranza degli aventi diritto. Sono ammesse le deleghe.

L'assemblea approva il bilancio e il programma di attività annuale del Centro; nomina i membri del Consiglio Direttivo.

E' prevista inoltre l'assemblea straordinaria.

Torna all'indice

Art. 7 Il Consiglio Direttivo, nominato dall'assemblea tra i soci, è composto da nove membri, nomina il Presidente e tre Vice-Presidenti e, ove necessario, il Direttore; resta in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo, convocato dal Presidente o da un terzo dei suoi membri, cura il buon andamento del Centro, ne promuove e dirige le attività, ne amministra il patrimonio e rende conto annualmente della gestione alla assemblea, della quale esegue le deliberazioni. Nomina i membri del Comitato Scientifico.

Al fine di facilitare i rapporti con l'estero, il Consiglio Direttivo si riserva la facoltà di nominare coordinatori nazionali.

I membri del Consiglio Direttivo debbono garantire la loro disponibilità a partecipare alle riunioni con un preavviso di una settimana.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno cinque membri.

Torna all'indice

Art. 8 Il Comitato Scientifico è formato da un massimo di quindici persone, nominate dal Consiglio Direttivo.

Compito precipuo del Comitato Scientifico è la definizione della politica culturale del Centro, che il Comitato stesso propone al Direttivo.

Il Direttivo sottoporrà all'assemblea i conseguenti programmi scientifici ed operativi, i temi delle manifestazioni, dei convegni delle mostre e di tutte le iniziative del Centro.

Torna all'indice

Art. 9 Il Presidente viene eletto dal Consiglio.

E' il rappresentante legale del Centro e ne ha la firma sociale.

Presiede l'assemblea.

Presiede inoltre il Consiglio Direttivo, ne coordina le attività e sovraintende alla esecuzione delle relative deliberazioni.

Può delegare tutte o parte delle sue mansioni ai Vice-Presidente ed al Direttore, ove nominato.

Torna all'indice

Art. 10 Il Direttore è nominato dal Consiglio Direttivo.

Svolge di norma mansioni di coordinamento relativamente alle attività del Consiglio Direttivo.

Torna all'indice

Art. 11 Alle spese occorrenti per la realizzazione dei compiti istituzionale si provvederà con contributi - annuali o straordinari - da parte dei Ministeri, delle Regioni, degli Enti Locali, e con ogni altro contributo da parte di Enti o persone fisiche in sede italiana o internazionale.

A tali spese si provvederà inoltre con i diritti e gli introiti provenienti dalle pubblicazioni prodotte o curate dal Centro e con le quote sociali di cui all'articolo 6.

Torna all'indice

Art. 12 Le modifiche statuarie, compreso lo scioglimento del Centro, debbono essere deliberate dall'assemblea a maggioranza di due terzi dei componenti.

Torna all'indice

Art. 13 Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme di legge.

Torna all'indice